dal 1987 – Ingegneria per la Sicurezza e l’Ambiente

Classificazione di una modifica

Le modifiche che si intendono introdurre in un sito “Seveso” sono classificate da Allegato D al D. Lgs. 105/2015 (Seveso 3) in:

  1. Modifiche che potrebbero comportare aggravio del preesistente livello di rischio (punto 1) dette “NOF
  2. Modifiche che non costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio (punto 2) dette “NAR
  3. Interventi di ripristino e sostituzione (punto 3)

Definizioni

Sono modifiche della prima tipologia le modiche che comportano, rispetto al più recente Rapporto di sicurezza o allegato 5:

  1. incremento pari o superiore al 25%, inteso sull’intero impianto o deposito, ovvero pari o superiore al 20% sulla singola apparecchiatura o serbatoio già individuati come possibile fonte di incidente di:
  • quantità della singola sostanza pericoloso specificata, di cui all’allegato I, parte 2, del D. Lgs. 105/2015;
  • quantità di sostanza pericolosa ovvero somma delle quantità di sostanze pericolose appartenenti a medesima categoria, indicata in allegato I, parti 1 e 2 del D. Lgs. 105/2015;
  1. introduzione di una categoria di sostanze pericolose o di una sostanza pericolosa specificata, al di sopra delle soglie previste nell’allegato I del D. Lgs. 105/2015;
  2. introduzione di nuove tipologie o modalità di accadimento di incidenti ipotizzabili che risultano più gravose per verosimiglianza (classe di probabilità di accadimento) e/o per distanze di danno associate con conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna e/o sull’informazione alla popolazione e/o comportanti la modifica delle classi di compatibilità territoriale esterne allo stabilimento;
  3. smantellamento o riduzione della funzionalità o della capacità di stoccaggio di apparecchiature e/o di sistemi ausiliari o di sicurezza critici.

Sono invece modifiche di seconda tipologia tutte le modifiche non rientranti nella prima tipologia ma non classificabili come interventi di ripristino e sostituzione.

In merito a quanto riportato è importante sottolineare che:

  1. La clausole 1 e 2 sono caratteristiche intrinseche alla modifica
  2. Le rimanenti clausole 3 e 4, sono, invece, proprie della ingegneria della modifica e quindi al loro riguardo un corretto coinvolgimento delle funzioni HSE durante la fase di progettazione può modificarne la classificazione. Ad esempio, se si dovesse individuare un evento incidentale avente frequenza superiore a quelli già previsti nel Rapporto di Sicurezza, un oculato incremento dei sistemi di prevenzione in essere potrà abbassare la frequenza attesa e rispettare tale vincolo. Questo è il motivo per cui gli aspetti di sicurezza debbano essere trattati sempre durante la fase di ingegneria e non a valle della stessa.

Iter Previsto

Per quanto riguarda la prima tipologia (NOF) l’iter autorizzativo è articolato su due differenti momenti cui corrispondono due differenti documenti da preparare:

  1. Rapporto preliminare di sicurezza – NOF, trattasi di un Rapporto di Sicurezza, con i contenuti di cui al Allegato C parte 2, inerente la modifica che si intende sottoporre ad autorizzazione alle autorità competenti (Comitato Tecnico Regionale competente per territorio del Ministero degli Interni). L’istruttoria favorevole, con eventuali prescrizioni, di detto documento permette la realizzazione della modifica. Tale documento viene di prassi preparato quando gli elementi necessari alle analisi previste sono disponibili.
  2. Rapporto Definitivo di sicurezza – RDdS, trattasi anch’esso di un Rapporto di Sicurezza che ha lo scopo di confermare le risultanze del precedente documento e dare evidenza dell’implementazione delle eventuali prescrizioni di cui al punto precedente. Tale documento sarebbe concettualmente da preparare sulla base del “as built” anche se di solito viene preparato sulla base della “Ingegneria di dettaglio”. L’istruttoria favorevole di detto documento permette l’esercizio della modifica.

In questa prima tipologia sono classificate anche gli interventi tesi alla realizzazione di un nuovo sito “Seveso”.

Per quanto riguarda la seconda tipologia di modifica (NAR), la normativa in vigore non prevede una autorizzazione esplicita da parte delle Autorità competenti. Il gestore è tenuto a svolgere, in conformità al proprio Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), una analisi di rischio che permetta di escludere l’aggravio di rischio. L’analisi deve essere tenuta a disposizione delle autorità competenti, ma non inviata, mentre una dichiarazione deve essere spedita alle Autorità, con le modalità e i tempi previsti dal DM citato, prima dell’esercizio della modifica.

Per quanto riguarda la terza tipologia di modifica (Ripristino), la normativa prevede che essa debba essere svolta in conformità al SGS in essere senza darne neppure comunicazione alla Autorità preposta.

Da quanto detto risulta che solo il “NOF” è soggetto ad autorizzazione esplicita delle autorità competenti mentre per le altre tipologie sono il “Gestore” ed il Redattore dello studio che si assumono la responsabilità di quanto dichiarato senza una verifica preliminare da parte delle Autorità. Se queste a posteriori, ad esempio durante una ispezione, dovessero verificare la mendacità di quanto dichiarato si applicherà almeno quanto previsto da art. 28 comma 5 del D. Lgs. 105/2015 (arresto fino a 3 mesi e ammenda di 25 000€).

Per quanto riguarda gli aspetti connessi con la conformità antincendio delle modifiche (D.P.R. 151/2011 e DM 7 agosto 2012) si veda la sezione del sito apposita.

Tempistica

Di seguito una tabella riepilogativa delle tre soluzioni previste dalla normativa:

Tipo Step Tempistica in mesi
Documenti Istruttoria Totale
Con aggravio NOF 4 6 10
RDdS 4 4 8
Complessivo 8 10 18
Senza aggravio NAR 2 2
Ripristino 0

La tabella di cui sopra è stata approntata sulla base delle seguenti ipotesi:

  • La tempistica è al netto dei tempi di sviluppo della ingegneria sottostante la modifica
  • La tempistica per la redazione dei documenti è relativa a modifiche corpose sia nel caso con aggravio che senza aggravio. Per progetti “semplici” si possono ridurre fino a 2 mesi per NOF e RDdS e 15gg per NAR
  • Per la tempistica della fase di istruttoria si è ipotizzato il rispetto dei tempi previsti nel D. Lgs. 105/2015 da parte delle Autorità.

In caso di modifica ricadente nella tipologia “NOF” è inoltre necessario verificare la compatibilità territoriale ed urbanistica della stessa. La normativa di riferimento per questa attività è il Decreto Ministeriale Lavori Pubblici del 9 maggio 2001. La verifica di cui sopra, nel caso richieda la variazione degli strumenti urbanistici in essere, osta il rilascio dei permessi a costruire e può essere elemento di ritardo della tempistica sopra riportata.

Considerazioni

La tempistica riportato poco sopra mostra come la tempistica per l’introduzione di modifiche con aggravio del livello di rischio (seppure sia stata valutata in ipotesi ottimistiche) sia di durata notevole.

L’esperienza Eidos, e la nostra natura di ingegneri della sicurezza, permette, per alcuni tipi di modifiche ed entro i limiti delle tecnologie disponibili, di individuare delle migliorie al progetto che consentano di classificare le modifiche come NAR, velocizzando notevolmente i tempi per la messa in produzione.

Come ribadito in altre pagine del presente sito, gioca poi un ruolo fondamentale la qualità e completezza del Rapporto di Sicurezza in essere presso il Gestore. Infatti la classificazione come NAR delle modifiche proposte viene svolta per confronto rispetto al Rapporto di sicurezza (ad esclusione dei punti 1 e 2 della definizione di cui sopra). Un Rapporto di sicurezza che non copre certe parti di impianto o non prende in considerazioni determinati eventi diventa un ostacolo spesso insormontabile a realizzare modifiche alle aree di impianto non coperte o che comportano eventi precedentemente non valutati.