dal 1987 – Ingegneria per la Sicurezza e l’Ambiente

Analisi di sicurezza soglia inferiore

Gli stabilimenti di soglia inferiore non sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 15 e quindi non devono predisporre il Rapporto di Sicurezza.

Sono, però, soggetti all’obbligo di attuazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza che prevede l’obbligo di valutazione dei rischi presenti nella propria attività (Allegato B punti 3.3.2 ed altri) mediante la predisposizione di una analisi di sicurezza espletata secondo lo stato dell’arte e condotte sia in termini di probabilità che di gravità.

Tali analisi deve contenere, inoltre, le informazioni necessarie per la pianificazione dell’emergenza esterna e la verifica dei rispetto dei requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale.

In altre parole, pur essendo affrancati dall’iter istruttorio che invece coinvolge i gestori di soglia superiore, i gestori di questi siti devono fare una valutazione quantificata dei rischi residui.

Bisognerà pertanto applicare la metodica “classica” di valutazione del rischio residuo di seguito riportata:

I contenuti della Analisi di sicurezza serviranno per predisporre la Notifica ed Allegato 5 e sulla base delle risultanze verranno predisposti dalle Autorità il Piano di emergenza esterno soggetto a consultazione della popolazione, la valutazione degli effetti domino esterni e l’eventuale necessità del Studio di Sicurezza integrato d’area (SSIA): l’analisi deve essere predisposta in modo completo, esaustivo e tecnicamente solido!