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Anticendio per stabilimenti di soglia superiore

Una delle maggiori novità introdotte dal D. Lgs. 105/2015 è l’integrazione tra l’iter D.P.R. 151/2011 (Normativa Antincendio) e l’iter “Seveso 3” prevista da Allegato L “Procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore”.

Gli iter previsti ne Allegato L sono quattro e riconducibili alle varie disposizioni “Seveso”:

  1. Presentazione di Rapporto preliminare di Sicurezza per il rilascio del Nulla Osta di Fattibilità (NOF)
  2. Presentazione di Rapporto definitivo di Sicurezza (RDdS)
  3. Presentazione di aggiornamento quinquennale del rapporto di Sicurezza (RdS)
  4. Presentazione di Non aggravio di rischio senza aggravio antincendio
  5. Presentazione di Non aggravio di rischio con aggravio antincendio
  6. Modifiche di semplice ripristino e sostituzione

I seguenti titoli autorizzativi che vengono rilasciati sono i seguenti:

  1. Parere sulla valutazione progetto (valido per la costruzione) a seguito conclusione istruttoria su “NOF”
  2. SCIA (valido per l’avviamento) a seguito conclusione istruttoria su “RDdS”
  3. Rinnovo periodico di conformità antincendio (valido per il periodo di anni 5 ma rilasciabile solo a quelle realtà Seveso in possesso di CPI alla presentazione del RdS. Situazione non sempre riscontrata nella realtà) a seguito conclusione istruttoria “RdS”
  4. Parere sulla valutazione progetto e SCIA (valido per l’avviamento) a seguito presentazione documento di cui a Allegato 5 comma 5.1 prima parte.
  5. In questo caso prima della presentazione della lettera di NAR sarà necessario presentare richiesta di valutazione progetto (valida per la costruzione) e a seguire presentare lettera di NAR e documentazione di SCIA (valida per l’avviamento). In altre parole in questo caso l’Allegato L di semplificazione non ha semplificato alcunché.
  6. Da documentarsi in fase di aggiornamento de RdS secondo le procedure previste al punto 3 di questo elenco

Si sottolinea che tale semplificazione vale solo per le attività antincendio (così come definite da D.P.R. 151/2011) che sono oggetto del Rapporto di Sicurezza e quindi nuovamente si può affermare che se il RdS risulta completo ed esaustivo la vita del Gestore si semplifica notevolmente nei 5 anni successivi!

Eidos può inoltre fornirvi consulenza e la documentazione necessaria al rispetto del D.P.R. 151/2011 e dei contenuti di cui al DM 7 agosto 2012 per le attività che non sono oggetto del Rapporto di Sicurezza, e che pertanto non ricadono nell’Allegato L di semplificazione dell’iter, e per gli stabilimenti di soglia inferiore.

Per i servizi Eidos nell’ambito antincendio si veda per favore la sezione specifica del sito.