Anticendio per stabilimenti di soglia superiore
Una delle maggiori novità introdotte dal D. Lgs. 105/2015 è l’integrazione tra l’iter D.P.R. 151/2011 (Normativa Antincendio) e l’iter “Seveso 3” prevista da Allegato L “Procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore”.
Gli iter previsti ne Allegato L sono quattro e riconducibili alle varie disposizioni “Seveso”:
- Presentazione di Rapporto preliminare di Sicurezza per il rilascio del Nulla Osta di Fattibilità (NOF)
- Presentazione di Rapporto definitivo di Sicurezza (RDdS)
- Presentazione di aggiornamento quinquennale del rapporto di Sicurezza (RdS)
- Presentazione di Non aggravio di rischio senza aggravio antincendio
- Presentazione di Non aggravio di rischio con aggravio antincendio
- Modifiche di semplice ripristino e sostituzione
I seguenti titoli autorizzativi che vengono rilasciati sono i seguenti:
- Parere sulla valutazione progetto (valido per la costruzione) a seguito conclusione istruttoria su “NOF”
- SCIA (valido per l’avviamento) a seguito conclusione istruttoria su “RDdS”
- Rinnovo periodico di conformità antincendio (valido per il periodo di anni 5 ma rilasciabile solo a quelle realtà Seveso in possesso di CPI alla presentazione del RdS. Situazione non sempre riscontrata nella realtà) a seguito conclusione istruttoria “RdS”
- Parere sulla valutazione progetto e SCIA (valido per l’avviamento) a seguito presentazione documento di cui a Allegato 5 comma 5.1 prima parte.
- In questo caso prima della presentazione della lettera di NAR sarà necessario presentare richiesta di valutazione progetto (valida per la costruzione) e a seguire presentare lettera di NAR e documentazione di SCIA (valida per l’avviamento). In altre parole in questo caso l’Allegato L di semplificazione non ha semplificato alcunché.
- Da documentarsi in fase di aggiornamento de RdS secondo le procedure previste al punto 3 di questo elenco
Si sottolinea che tale semplificazione vale solo per le attività antincendio (così come definite da D.P.R. 151/2011) che sono oggetto del Rapporto di Sicurezza e quindi nuovamente si può affermare che se il RdS risulta completo ed esaustivo la vita del Gestore si semplifica notevolmente nei 5 anni successivi!
Eidos può inoltre fornirvi consulenza e la documentazione necessaria al rispetto del D.P.R. 151/2011 e dei contenuti di cui al DM 7 agosto 2012 per le attività che non sono oggetto del Rapporto di Sicurezza, e che pertanto non ricadono nell’Allegato L di semplificazione dell’iter, e per gli stabilimenti di soglia inferiore.
Per i servizi Eidos nell’ambito antincendio si veda per favore la sezione specifica del sito.