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Verifica di assoggettabilità al D. Lgs. 105/2015

L’assoggettabilità alla D. Lgs. 105/2015 (come anche precedentemente al D. Lgs. 334/1999 ma differentemente da quanto previsto dalla prima direttiva “Seveso” il D.P.R. 175/1988) è dovuta unicamente ai quantitativi di sostanze pericolose presenti contemporaneamente presso il Gestore (qui comprese le sostanze che potrebbero formarsi e le sostanze presenti in processo ma non in stoccaggio).

Una delle maggiori novità del D. Lgs. 105/2015 (Seveso 3) è il passaggio dalla precedente classificazione mediante le Direttiva comunitaria 2009/2/CEE (classificazione sostanze) e Direttiva comunitaria 1999/45/CE (classificazione preparati) al regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 (CLP).

Tale modifica comporta, in pratica, il passaggio dalle frasi R alle frasi H, la variazione delle sostanze nominali e le variazioni di alcune soglie e quindi comporta la necessità di verificare l’assoggettabilità del gestore ai nuovi obblighi (o, addirittura, l’ingresso in Seveso 3 per aziende che non lo fossero in precedenza).

La verifica di assoggettabilità va eseguita:

  • Entro il 1 giugno 2016 per i gestori esistenti (la data è “teorica” poiché contemporaneamente sono necessarie altre attività, verifica adempimenti D. Lgs. 105/2015).
  • Prima di introdurre una modifica (l’iter previsto ne Allegato D non si applica nel caso di mutamento della classificazione del Gestore). Di particolare rilevanza risultano le modifiche alla classificazione o ai quantitativi detenuti di sostanze pericolose .

In funzione della classificazione sono previsti diversi adempimenti Seveso.

Su richiesta della Committente, Eidos può fornire la verifica di assoggettabilità al D. Lgs. 105/2015 nelle forme della perizia giurata per i fini previsti dalla legge.