dal 1987 – Ingegneria per la Sicurezza e l’Ambiente

Piano di emergenza esterno – PEE

I Gestori “Seveso” hanno l’obbligo (art. 21 del D. Lgs. 105/2015) di fornire le informazioni per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterno (PEE) da parte delle Autorità competenti (il Prefetto):

  • Per gli stabilimenti di soglia superiore le informazioni sono quelle previste da art. 19 comma 3 (“Effetti Domino”), art. 20 comma 4 (“Piani di emergenza interni”), art. 17 (Conclusioni della istruttoria su Rapporto di Sicurezza)
  • Per gli stabilimenti di soglia inferiore le informazioni sono quelle previste da art. 13 (“Notifica ed Allegato 5”) ed articolo 19 comma 3 (“Effetti domino”).

Sulla base di dette informazioni, entro due anni, il Prefetto predispone il PEE e ne coordina l’attuazione previa consultazione della popolazione.

Il Prefetto può decidere di non predisporre il PEE se, sulla base alle informazioni contenute nel Rapporto di Sicurezza, non siano ragionevolmente prevedibili effetti all’esterno dello stabilimento (art. 21 comma 11).

In questa fase verrà inoltre applicato il metodo previsto da Allegato E parte 1 per il calcolo degli effetti domino, basato sulle informazioni fornite dal Gestore. Le risultanze dell’applicazione che verrà validate dal CTR saranno successivamente integrate ne il PEE e potranno comportare la richiesta a tutti i Gestori presenti, sia di soglia superiore che inferiore, della redazione dello Studio di Sicurezza Integrato d’Area (SSIA, articolo 19 comma 6 ed Allegato E parte 2 del D. Lgs. 105/2015).

Quanto sopra, se ve ne era bisogno, rende ancora più importante predisporre un Rapporto di Sicurezza, o un Analisi di sicurezza, completo, esaustivo, tecnicamente solido ed aggiornato alle migliori tecniche disponibili nel settore. Il Rapporto o l’analisi deve già individuare gli eventuali interventi migliorativi che possano rendere compatibile il rischio residuo con l’ambiente circostante. Eidos può aiutarVi nel raggiungere tale traguardo.