Analisi dei rischi minerari (Decreto 15.07.15)
Con la pubblicazione del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 luglio 2015 viene data attuazione a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 25 marzo 2015 ed introduce l’obbligo per il Titolare di presentare un documento chiamato comunemente “Analisi di Rischio Minerario”.
L’obbligo interessa le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e/o gassosi.
Il documento deve dimostrare che il Titolare sia in possesso delle garanzie economiche atte a coprire i potenziali eventi incidentali connessi con la propria attività. Le garanzie devono coprire i danni alle persone alle cose e all’ambiente.
Eidos ha esperienza nell’applicazione di detto Decreto per quanto riguarda gli aspetti più strettamente connessi con la “Risk Analysis” che possono essere riassunti come segue:
- Identificazione degli scenari incidentali
- Valutazione stocastica degli scenari (Alberi di guasto – FTA) e degli eventi incidentali (Alberi degli eventi – ETA)
- Calcolo delle conseguenze incidentali per l’uomo (Analisi delle conseguenze) e gli asset (beni) (Effetti domino)
- Valutazione quantitativa degli eventuali interventi migliorativi/mitigativi (Mitigazione dei rischi residui)
- Identificazione del più grave incidente (“Worst Case”) a valle degli eventuali interventi mitigativi
I contenuti della analisi sono esplicitati, invero in forma abbastanza sintetica, ne Allegato 1 del citato Decreto Direttoriale ed è importante sottolineare come:
- benché si parli di “rischi” in realtà lo scopo ultimo è identificare lo scenario di rischio più grave (DD 15.07.2015 Allegato 1 punto 1)
- i rischi cui riferirsi sono quelli a “persone, ambiente e cose” (DD 15.07.2015 Allegato 1 punto 2)
- lo studio deve individuare i costi derivanti dall’evento più grave nel contesto in cui si esegue l’attività e considerando la risposta operativa (DD 15.07.2015 Allegato 1 punto 3)
- lo studio deve fornire l’evidenza della esistenza di idonee garanzie economiche a fronte del rischio individuato (DD 15.07.2015 Allegato 1 punto 4)
- UNMIG prende atto della Analisi dei rischi minerari e si limita a verifica le relative garanzie (DD 15.07.2015 Allegato 1 punto 6)
- Nel caso di incidente, se i danni dovessero essere superiori al previsto la responsabilità e le obbligazioni saranno completamente a carico dell’operatore minerario (DD 15.07.2015 Allegato 1 punto 7). In altre parole lo studio non solleva in alcun modo l’operatore che anzi potrà trovarsi scoperto se il rischio fosse male valutato
- Nel caso di più attività, lo scenario di rischio da scegliersi sarà il peggiore tra quelli individuati e la garanzia deve coprire tutti i costi (messa in sicurezza, bonifica, ripristino e danni a cose, persone ed ambiente). In altre parole sarà necessario anche sviluppare una analisi di rischio “Domino” per essere sicuri di coprire tutti i danni
Il documento dovrà necessariamente contenere informazioni su:
- Analisi degli scenari incidentali quantitativa, illustrata in altra parte del sito, comprensiva quindi di:
- Identificazione dei top-event
- Frequenza attesa dei top-event
- Analisi delle conseguenze (per le persone, le cose e l’ambiente)
- Effetti domino (per le persone, le cose e l’ambiente)
- Gestione delle emergenze (messa in sicurezza, bonifica e ripristino)
- Costo totale dei danni per l’evento più gravoso (costi degli interventi di sicurezza ed emergenza, danno a cose, persone e ambiente)
- Verifica delle capacità/garanzie finanziarie
In altre parole il Decreto richiede una analisi dei rischi minerari che valuti anche aspetti normalmente estranei (i punti 3 e 4) dalle Analisi di rischio “classiche” (ad esempio quelle riferite alla norma “Seveso” o al D. Lgs. 81/2008).
E’ evidente che il documento dovrà essere multidisciplinare e che Eidos potrà predisporre i punti 1 e 2, fornire elementi utili per il punto 3 (estensione del danno) ed acquisire quanto previsto dal punto 4.
E’ evidente che il documento dovrà essere multidisciplinare e che Eidos potrà predisporre i punti 1 e 2, fornire elementi utili per il punto 3 (estensione del danno) ed acquisire quanto previsto dal punto 4.